Lo studio, dopo aver preso le mosse dalla constatazione che la gran parte dei prodotti agricoli sono destinati all’alimentazione umana, e, dunque, delle molteplici interrelazioni tra il diritto dell’agricoltura e il diritto degli alimenti, evidenzia come nel diritto comunitario, oggi diritto dell’Unione europea, molti dei prodotti agricoli, come tali destinatari delle misure di attuazione della politica agricola comune, inclusi nell’allegato I al TFUE sono anche prodotti alimentari, trasformati e non. In questo modo ai molti alimenti inclusi nell’allegato al trattato si applicano le norme comunitarie speciali dettate per il settore agricolo, secondo quanto previsto dagli attuali artt. da 38 a 44 TFUE. Alla luce di questa situazione, per molto tempo la disciplina dei prodotti alimentari è intervenuta quale corollario della disciplina agricola, anche perché secondo un costante orientamento della Corte di Giustizia, gli obiettivi propri della politica agricola comune (PAC) prevalevano su eventuali altre finalità, quali la sicurezza alimentare, che fossero perseguiti dagli atti normativi comunitari. La situazione ha iniziato a modificarsi per effetto dell’adozione del reg. CE n. 178/2002 e della introduzione nell’ordinamento comunitario della definizione di impresa alimentare, quale figura trasversale comprensiva anche delle imprese agricole quali soggetti di una fase necessaria – quella produttiva delle materia prime – della filiera alimentare, e della emersione di principi propri del settore alimentare. In conseguenza di ciò i produttori agricoli hanno per certi versi “subito” la forza espansiva dei principi del reg. 178/02, conoscendo nuovi vincoli ed obblighi, come quelli derivanti non solo dal medesimo reg. 178 ma anche dai regolamenti adottati sulla scorta di quello, come i regolamenti il c.d. pacchetto igiene. Pur dopo l’avvenuto del reg. 178/02 è, tuttavia, ancora possibile individuare una autonomia del diritto agrario dal diritto alimentare pur nella consapevolezza che i confini tra le due aree disciplinari risultano molto meno definititi rispetto ad un passato neppure troppo lontano.
Agricultural Law and Food Law / Russo, Luigi. - (2016), pp. 219-236.
Agricultural Law and Food Law
Russo Luigi
2016
Abstract
Lo studio, dopo aver preso le mosse dalla constatazione che la gran parte dei prodotti agricoli sono destinati all’alimentazione umana, e, dunque, delle molteplici interrelazioni tra il diritto dell’agricoltura e il diritto degli alimenti, evidenzia come nel diritto comunitario, oggi diritto dell’Unione europea, molti dei prodotti agricoli, come tali destinatari delle misure di attuazione della politica agricola comune, inclusi nell’allegato I al TFUE sono anche prodotti alimentari, trasformati e non. In questo modo ai molti alimenti inclusi nell’allegato al trattato si applicano le norme comunitarie speciali dettate per il settore agricolo, secondo quanto previsto dagli attuali artt. da 38 a 44 TFUE. Alla luce di questa situazione, per molto tempo la disciplina dei prodotti alimentari è intervenuta quale corollario della disciplina agricola, anche perché secondo un costante orientamento della Corte di Giustizia, gli obiettivi propri della politica agricola comune (PAC) prevalevano su eventuali altre finalità, quali la sicurezza alimentare, che fossero perseguiti dagli atti normativi comunitari. La situazione ha iniziato a modificarsi per effetto dell’adozione del reg. CE n. 178/2002 e della introduzione nell’ordinamento comunitario della definizione di impresa alimentare, quale figura trasversale comprensiva anche delle imprese agricole quali soggetti di una fase necessaria – quella produttiva delle materia prime – della filiera alimentare, e della emersione di principi propri del settore alimentare. In conseguenza di ciò i produttori agricoli hanno per certi versi “subito” la forza espansiva dei principi del reg. 178/02, conoscendo nuovi vincoli ed obblighi, come quelli derivanti non solo dal medesimo reg. 178 ma anche dai regolamenti adottati sulla scorta di quello, come i regolamenti il c.d. pacchetto igiene. Pur dopo l’avvenuto del reg. 178/02 è, tuttavia, ancora possibile individuare una autonomia del diritto agrario dal diritto alimentare pur nella consapevolezza che i confini tra le due aree disciplinari risultano molto meno definititi rispetto ad un passato neppure troppo lontano.File | Dimensione | Formato | |
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